lunedì 7 novembre 2022

Profughi

Secondo la Convenzione delle Nazioni Unitesul diritto del mare 

Art. 91 Nazionalità delle navi 1. Ogni Stato stabilisce le condizioni che regolamentano la concessione alle navi della sua nazionalità, dell’immatricolazione nel suo territorio, del diritto di battere la sua bandiera. Le navi hanno la nazionalità dello Stato di cui sono autorizzate a battere bandiera. Fra lo Stato e la nave deve esistere un legame effettivo. 2. Ogni Stato rilascia alle navi alle quali ha concesso il diritto di battere la sua bandiera, i relativi documenti.

Art. 92 Posizione giuridica delle navi 1. Le navi battono la bandiera di un solo Stato e, salvo casi eccezionali specificamente previsti da trattati internazionali o dalla presente Convenzione, nell’alto mare sono sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva. 

In pratica una nave battente bandiera della Germania é Germania e chi si trova in quella nave è in Germania. Se una nave parte dalla Germania per andare a raccogliere persone in Mediterraneo,  come queste salgono a bordo sono in Germania. Se poi per qualsiasi motivo dalla nave scendono in un porto straniero arrivano in quel porto direttamente dalla Germania. 

Se si ritiene che in Germania ci sia guerra hanno diritto a chiedere lo status di profughi, se invece si è certi che in Germania non vi sia né guerra o altra causa che li qualifichi profughi vanno trattati come tutti gli altri stranieri senza particolati diritti. Che sulla nave tedesca siano stati accolti come naufraghi, profughi o truffatori e conseguentemente come trattarli interessa solo alle autorità tedesche, alle autorità del porto di sbarco basta sapere che provengono dalla Germania e come tali vanno trattati.

Mi pare semplice.

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